Termini e Condizioni generali di fornitura di Michelini S.r.l. (di seguito MICHELINI)

§ 1 Previsioni generali, offerta e ambito della fornitura, conclusione dei contratti
1.1. La vendita, la fornitura di prodotti e/o l’esecuzione di lavorazioni sono effettuati esclusivamente in base a questi Termini e Condizioni generali di fornitura. Eventuali divergenti Condizioni di acquisto del cliente sono applicabili solo se da noi confermate per iscritto. Le presenti Condizioni generali non si applicano ai consumatori. 
1.2. Le offerte scritte di MICHELINI non hanno carattere vincolante, salvo diverso accordo scritto. Le offerte iniziali sono di regola gratuite. I contratti di fornitura si intendono conclusi solo con la nostra conferma d'ordine scritta, che determina gli obblighi assunti da MICHELINI. Al più tardi con l’accettazione della merce i nostri Termini e Condizioni generali di fornitura si considerano integralmente accettati. I contenuti della nostra conferma d'ordine si considerano accettati se il cliente non si oppone per iscritto entro otto giorni di calendario dalla ricezione.
1.3. Salvo diverso accordo scritto, ogni eventuale modifica richiesta dal cliente comporterà l’addebito di un costo in funzione delle attività aggiuntive necessarie e un possibile conseguente ritardo nella consegna. L’eventuale cancellazione dell’ordine da parte del cliente comporterà l’addebito da parte di MICHELINI dei costi sostenuti e delle lavorazioni già effettuate.


§ 2 Prezzi, imballaggio, spedizione
2.1. Tutti i prezzi e/o i corrispettivi si intendono determinati, salvo diverso accordo scritto, in base al termine di resa ex works sede MICHELINI.


§ 3 Pagamento
3.1. Le condizioni di pagamento, salvo diverso accordo scritto, sono le seguenti: bonifico bancario 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.
3.2. In nessun caso, salvo diverso accordo scritto, il cliente potrà effettuare la compensazione fra importi dovuti a MICHELINI e importi che ritenga a qualunque titolo a proprio credito.
3.3. Se è stato concordato un pagamento rateale e il cliente ritarda il pagamento oltre una settimana dalla scadenza di una rata, il cliente si intende automaticamente decaduto dal beneficio del termine e l’intero saldo restante è pertanto immediatamente dovuto.
3.4. MICHELINI ha il diritto di effettuare consegne solo dopo aver ricevuto il pagamento anticipato, anche in deroga alle condizioni di pagamento concordate, se, sulla base di valutazione obiettiva, si deve ritenere che la situazione finanziaria del cliente si sia deteriorata in modo significativo dopo la conclusione del contratto, in particolare se il cliente non estingue i suoi crediti nei confronti di MICHELINI, e pertanto i diritti di MICHELINI al pagamento sembrano essere a rischio. In tal caso MICHELINI può sospendere ulteriori prestazioni fino a quando il cliente ha saldato tutti i crediti scaduti derivanti dal rapporto contrattuale o da contratti o accordi precedenti economicamente correlati, o fino a quando il cliente non ha prestato sufficienti garanzie.


§ 4 Consegna
4.1. MICHELINI considera con il massimo impegno le date di consegna concordate e organizza le proprie risorse produttive per assicurarne il rispetto. Poiché i termini di consegna sono influenzati da numerosi fattori, alcuni dei quali al di fuori del controllo di MICHELINI o dipendenti da azioni del cliente, salvo espresso accordo scritto raggiunto nell’ambito della negoziazione del prezzo delle proprie lavorazioni, eventuali ritardi non daranno luogo a addebito di indennizzi o penali a carico di MICHELINI.
4.2. Le consegne parziali sono consentite, salvo diverso accordo scritto, in base all’opportunità tecnico-economica determinata da MICHELINI e possono essere fatturate separatamente.
4.3. I tempi di consegna, salvo diverso accordo scritto, non devono considerarsi termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 c.c.
4.4. In caso di ritardo superiore a 30 giorni o di sopravvenuta impossibilità di esecuzione degli obblighi assunti da MICHELINI, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto.
4.5. MICHELINI è esonerata dall’osservanza del termine di consegna concordato se il contratto di fornitura viene successivamente modificato per quanto riguarda tipo dei prodotti o quantità della fornitura. Se il cliente è in ritardo nel pagamento di una consegna anticipata o parziale, MICHELINI ha il diritto di sospendere ulteriori consegne fino all’integrale saldo. Il rispetto dei termini di consegna è in ogni caso subordinato all’adempimento degli obblighi contrattuali a carico del cliente.
4.6. I termini di consegna e di prestazione per MICHELINI devono essere prolungati in modo adeguato in caso di interruzioni dovute a forza maggiore e ad altri impedimenti al di fuori del controllo di MICHELINI – come interruzioni della fornitura di energia elettrica, scioperi, serrate, interruzioni operative, eventi naturali, ecc. – che hanno un’influenza significativa sulla consegna o sulle prestazioni di MICHELINI. Se la consegna o l’adempimento diventa definitivamente impossibile o irragionevole a causa di tale interruzione, MICHELINI potrà dichiarare di essere liberata definitivamente dal suo obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.


§ 5 Differimento della consegna
5.1. Se la consegna viene ritardata su richiesta del cliente, salvo diverso accordo scritto, si concederà gratuitamente lo spostamento fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, dopodiché si applicherà  un costo di immagazzinamento non inferiore all'1% dell'importo della relativa fattura per ogni ulteriore mese.


§6 Riserva di proprietà
6.1. MICHELINI conserva la proprietà dei prodotti forniti (in seguito denominati Merci Riservate) fino al completo pagamento di tutti i crediti nei confronti del cliente derivanti dal rapporto contrattuale e di tutti gli altri crediti esistenti in favore di MICHELINI al momento della conclusione del contratto.


§ 7 Garanzia per i prodotti
7.1 MICHELINI garantisce che i prodotti consegnati sono privi di difetti materiali e di fabbricazione che riducano significativamente il valore o l’idoneità della merce e che possiedono le caratteristiche espressamente garantite per iscritto da MICHELINI.
7.2 In caso di richiesta di prestazione di garanzia, MICHELINI è tenuta, a propria discrezione, a scegliere fra riparare o sostituire la merce gratuitamente. Se i costi aumentano perché dopo la consegna i prodotti sono stati trasportati in un luogo diverso da quello di consegna concordato, il cliente si farà carico delle spese supplementari di trasporto. I pezzi sostituiti diventano di proprietà di MICHELINI.
7.3 Salvo diverso accordo scritto o obbligo di legge, la garanzia è valida per 12 mesi dalla consegna.
7.4 È esclusa la cessione dei diritti di garanzia da parte del cliente.
7.5 Le condizioni di garanzia sono proporzionate ai prezzi offerti e alla valutazione dei relativi rischi assunti da MICHELINI. Il §10 si applica pertanto a tutte le richieste di risarcimento danni. Sono esclusi ulteriori diritti di garanzia di qualsiasi tipo, se non diversamente concordati per iscritto e espressamente richiamati nell’ordine.
7.6. Se l’ispezione relativa a una denuncia di vizi rivela che non vi è alcun diritto di garanzia, i costi dell'ispezione potranno, a discrezione della Michelini, essere addebitati al cliente.


§ 8 Diritti di proprietà industriale o intellettuale
8.1 Al cliente non viene concesso il diritto di combinare prodotti lavorati e/o progettati da MICHELINI con altri prodotto se ciò viola un brevetto o una domanda di brevetto o comunque invade ambiti tutelati, nei vari Paesi di utilizzo dei prodotti, dalle norme applicabili localmente in materia di proprietà industriale o intellettuale.


§ 9 Export / riesportazione
Indipendentemente dal fatto che il cliente informi MICHELINI della destinazione finale dei prodotti, è responsabilità del cliente ottenere le necessarie approvazioni dalle autorità competenti prima di esportare i prodotti o i sistemi contenenti i prodotti dal paese in cui i prodotti sono consegnati ai sensi del presente contratto.


§ 10 Limitazione di responsabilità
10.1 Nei più ampi limiti di legge e salvo diversa intesa scritta, la responsabilità assunta a qualunque titolo da MICHELINI comunque riconducibile all’adempimento dei propri obblighi contrattuali è limitata all’importo effettivamente corrisposto a MICHELINI dal cliente per la fornitura dell’unità di prodotto che dà luogo alla richiesta di risarcimento o indennizzo.
10.2 Nella misura in cui le richieste di risarcimento danni sono escluse o limitate ai sensi del precedente comma, tale esclusione o limitazione include anche le richieste di risarcimento nei confronti di dipendenti e agenti di MICHELINI.  
10.3 Il rischio di interferenza dei prodotti acquistati con altri prodotti è a carico del cliente.
10.4 È esclusiva responsabilità del cliente valutare tutti i rischi connessi all’utilizzo dei prodotti la cui lavorazione viene affidata a MICHELINI, con particolare riguardo alle problematiche di sicurezza. Con l’emissione dell’ordine il cliente assicura a MICHELINI di avere effettuato una valutazione accurata di tali aspetti e di averne tenuto conto in modo completo e adeguato nella emissione di requisiti, specifiche, quote e in generale ogni informazione sulla quale MICHELINI possa fare affidamento per valutare la qualità e l’affidabilità del risultato delle proprie prestazioni. Si precisa che se non espressamente richiesto i controlli di qualità effettuati da MICHELINI si intendono sempre a campione.


§ 11 Varie
11.1 La cessione dei diritti e delle pretese derivanti dal presente contratto richiede il previo consenso scritto della controparte.
11.2 Se una disposizione del presente contratto risulta invalida, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni del contratto. Il contenuto del contratto è regolato dalle disposizioni di legge nella misura in cui il contratto è o diventa nullo in tutto o in parte, o contiene una lacuna. Al posto delle disposizioni inefficaci o mancanti, si considera che sia stata concordata una disposizione che si avvicina maggiormente allo scopo economico perseguito dalle parti contraenti.  
11.3 Il mancato esercizio di un diritto da parte di MICHELINI ai sensi delle presenti disposizioni non costituirà rinuncia al futuro esercizio di tale diritto.  
11.3 Il presente contratto è soggetto esclusivamente alla legge Italiana.  
11.4 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie legali derivanti da o connesse al presente contratto è quello della sede legale di MICHELINI. MICHELINI conserva tuttavia il diritto di intentare un'azione legale o avviare altre azioni legali presso il foro generale previsto dalla legge applicabile ovvero la sede legale del cliente.  
11.5 Il cliente acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità necessarie all’esecuzione del contratto.
11.6 Le presenti Condizioni generali vengono pubblicate sul sito web di MICHELINI all’indirizzo www.michelinisrl.com e si intendono conosciute alla semplice condizione che MICHELINI indichi il riferimento ad esse, con adeguata evidenza, sulle offerte emesse e/o conferme d’ordine.11.7 Tutti i prezzi offerti da MICHELINI si basano su una valutazione dei rischi accettati, che costituiscono parte del valore delle lavorazioni eseguite da MICHELINI. Le presenti condizioni prevalgono pertanto su qualunque difforme condizione contrattuale emessa dal cliente, a meno che la condizione difforme sia accettata da MICHELINI per iscritto.


§ 12 Smaltimento dopo la cessazione di utilizzo
12.1 Il committente si impegna a smaltire la merce consegnata a proprie spese dopo la fine del suo utilizzo, in conformità alle disposizioni di legge, e a tenere indenne il fornitore dall'obbligo di riprendere in consegna la merce e dagli eventuali diritti connessi nonché da eventuali pretese di terzi.
12.2 Il cliente è tenuto contrattualmente ad obbligare i terzi operatori commerciali ai quali trasferisce la merce consegnata a smaltirla debitamente dopo la cessazione dell'uso a loro spese, conformemente alle disposizioni di legge, e ad imporre un obbligo corrispondente in caso di ulteriore trasferimento.